PUOI DETRARRE I COSTI DELLA PSICOTERAPIA
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Sulla possibilità di ottenere le detrazioni fiscali per le spese dello psicologo e dello psicoterapeuta è intervenuto un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 20/E/2011 (paragrafo 5.15), ha stabilito quanto segue.
«Il ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione fiscale per spese mediche [1] le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (ricevute) senza prescrizione medica».
Lo stesso parere era stato affermato dall’Agenzia delle Entrate nella precedente circolare n. 7/E del 04 aprile 2011. In questa sede, l’amministrazione finanziaria ha stabilito infatti che sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale nonché le prestazioni rese da ambulatori specialisti per la disassuefazione dal fumo di tabacco.
In sintesi, le spese sostenute per lo psicologo del figlio, fiscalmente a carico dei genitori, sono detraibili da questi ultimi. A tal fine, è del tutto ininfluente che la cura sia stata prescritta dal medico curante.
Le spese per prestazioni psicologiche rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo rientrano tra le spese sanitarie che fruiscono della detrazione del 19% della spesa complessiva, da calcolare però sulla parte di spesa eccedente l’importo di 129,11 euro (è questa la cosiddetta «franchigia»).
Tale beneficio spetta anche se la prestazione è stata fruita da un familiare fiscalmente a carico.
Per individuare la possibilità di detrazione della spesa sostenuta, occorre verificare che lo specialista sia uno psicologo regolarmente iscritto all‘Albo professionale. Nell’ipotesi di risposta affermativa, non vi sono dubbi sulla detrazione di imposta. Diversamente, la spesa sostenuta non si qualifica come spesa medica specialistica e, quindi, per la stessa non spetta la detrazione di imposta.
Una volta ammessa la possibilità di detrarre dal 730 le spese per le sedute dallo psicologo o dallo psichiatra, cerchiamo di comprendere ora cosa succede per quanto attiene alla ripartizione percentuale della spesa tra i genitori.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi precisano che «il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico».
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